L'Autocertificazione
Dichiarazioni che si possono autocertificare
AUTOCERTIFICAZIONE
Dov'è utilizzabile
Come Funziona

Il DPR 28/12/2000 n.445, entrato in vigore il 7 marzo 2001 (pubblicato sul supplemento n.30 della G.U. n. 42 del 20/02/2001) accorpa tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dichiarazioni sostitutive e di Autocertificazione.
I cittadini possono presentare in sostituzione delle tradizionali certificazioni richieste, propri stati e requisiti personali, mediante apposite dichiarazioni sottoscritte (firmate) dall'interessato. La firma non deve essere più autenticata.
La pubblica amministrazione ha l'obbligo di accettare le autocertificazioni, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto

Dichiarazioni non veritiere
D.P.R. 445/2000
Modulistica PDF
» Sulla Semplificazione amministrativa
DICHIARAZIONI CHE SI POSSONO AUTOCERTIFICARE

Le dichiarazioni sostitutive sono due tipi:
a) dichiarazione sostitutive di certificazioni (art. 46 D.P.R. 445/2000)
b) dichiarazione sostitutive dell'atto di notorietà (art. 47 D.P.R. 445/2000)
Tutte le dichiarazioni sostitutive sono esenti dall'imposta di bollo (art. 37 D.P.R 445/2000). Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000)

a) Dichiarazioni sostitutive di certificazioni
.... Si possono autocertificare

- data e il luogo di nascita;
- residenza;
- cittadinanza;
- godimento dei diritti civili e politici;
- stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- stato di famiglia;
- esistenza in vita;
- nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- appartenenza a ordini professionali;
- titolo di studio, esami sostenuti;
- qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- stato di disoccupazione;
- qualità di pensionato e categoria di pensione;
- qualità di studente;
- qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- qualità di vivenza a carico;
- tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

b) Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

Tutte le altre situazioni, fatti e qualità personali conosciute dal cittadino e non comprese nell'elenco di ciò che si può autocertificare possono essere dichiarate con dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà.
L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo (art. 47 D.P.R. 445/2000) in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000)

DOV'E' UTILIZZABILE

L'autocertificazione e le dichiarazioni sostitutive di notorietà
sono utilizzabili
:
- nei rapporti con le amministrazioni pubbliche intendendo tutte le Amministrazioni dello Stato, compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni universitarie, le aziende e le amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, province, comuni e comunità montane, I.A.C.P., camere di commercio e qualsiasi altro ente di diritto pubblico (compresi gli enti pubblici economici).
- nei rapporti con imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità (Poste, ENEL, Telecom, Aziende del Gas, ecc.)
non sono utilizzabili:
- nei rapporti fra privati o con l'autorità giudiziaria nello svolgimento di funzioni giurisdizionali

COME FUNZIONA

Per redarre un'autocertificazione il cittadino può compilare on line i moduli di autocertificazione presenti in questa sezione o compilare gli appositi moduli prestampati che gli uffici pubblici sono tenuti a mettergli a disposizione oppure usare un semplice foglio di carta sul quale, dopo avere scritto i propri dati identificativi (cognome e nome, data e luogo di nascita) dichiarerà quanto gli viene richiesto. La dichiarazione, firmata in calce, dovrà essere presentata direttamente all'ufficio competente, senza procedere ad autenticazione della firma.
Per quanto riguarda la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, occorre l'autentica della firma solo quando non sia contestuale ad una istanza.
L'autentica della sottosrizione avviene previa identificazione del dichiarante da parte del pubblico ufficiale autenticante.
L'accertamento dell'identità personale del dichiarante può avvenire in uno dei seguenti modi:
a)conoscenza diretta da parte del pubblico ufficiale;
b)testimonianza di due idonei fidefacienti conosciuti dal pubblico ufficiale;
c)esibizione di un valido documento di identità personale, munito di fotografia, rilasciato da una pubblica autorità.

DICHIARAZIONI NON VERITIERE

L'amministrazione pubblica, può provvedere d'ufficio ad accertare la veridicità di quanto dichiarato dal cittadino (art. 71 D.P.R. 445/2000)
Il rilascio di dichiarazioni non veritiere è, d'altra parte, punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 D.P.R. 445/2000)