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STATUTO
COMUNALE
Statuti comunali e provinciali (art. 6 D.lgs 18 agosto 2000,
n. 267 - "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti
locali")
1. I comuni e le province adottano il proprio statuto.
2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente
testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione
dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi
e le forme di garanzia e di partecipatone delle minoranze, i modi
di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio.
Lo Statuto stabilisce, altresi', i criteri generali in materia di
organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni
e province, della partecipatone popolare, del decentramento, dell'accesso
dei cittadini, alle informazioni e ai procedimenti amministrativi,
lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente
testo unico.
3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme
per assicurare condizioni di pari opportunita' tra uomo e donna
ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la
presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali
del comune e della provincia, nonche' degli enti, aziende ed istituzioni
da essi dipendenti.
4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con
il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora
tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in
successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e'
approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza
assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente
comma si applicano anche alle modifiche statutarie.
5. Dopo l'espletamento, del controllo da parte del competente.
organo regionale, lo statuto e' pubblicato nel bollettino ufficiale
della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni
consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito
nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore
decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.
6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la
raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali,
cura anche adeguate forme di pubblicita' degli statuti stessi"
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STATUTO COMUNALE CITTA' DI ALGHERO
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