Distributore di carburante

Installazione ed esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti.

Cos'è

L'installazione e l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali, relativi a contingenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B8
  • D3
  • A18 nei casi indicati nel modulo
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • Per esercizio congiunto di somministrazione di alimenti e bevande, B5 con i relativi ulteriori allegati
  • Per esercizio congiunto di commercio al dettaglio, B1 con i relativi ulteriori allegati
  • Per esercizio congiunto di rivendita di giornali, B4 con i relativi ulteriori allegati
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Negli impianti di distribuzione dei carburanti, è consentito lo svolgimento di altre attività:

  • esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
  • esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq;
  • vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)

Allegati

Si veda gli allegati indicati nei vari moduli

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento di euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio e possono essere effettuati sin dal momento della presentazione al comune della relativa documentazione (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

Il titolo ha validità permanente e decade in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività o per le attività svolte su aree pubbliche in caso di perdita di disponibilità del suolo.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: D.P.R. 12-1-1971 n. 208. Norme di sicurezza per gli impianti di distribuzione stradale di gas di petrolio liquefatto per autotrazione
  • STATO: Dlgs 31 marzo 1998, n.114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’art.4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59
  • STATO: D.M. 20/10/1998 “Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di serbatoi interrati”
  • STATO: DPR 1° agosto 2011, n. 151 . Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122
  • REGIONE: Del. G.R. 12/04/2001 n. 12/49 D.Lgs. 11/02/1998 n. 32 “Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera e) della L. 15 marzo 1997 n.59
  • REGIONE: Del. G.R. 05/12/2003 n. 45/7 “Linee guida programmatiche regionali di razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti”
  • REGIONE: Del. G.R. 09/11/2004 n. 46/8 “Norme di salvaguardia del sistema di distribuzione di carburanti”
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017
  • REGIONE: L.R. 11.01.2019, N.1 - ART. 54

Ultimo aggiornamento

16/01/2023, 11:23