Forme speciali di vendita

Spacci interni, vendita per mezzo di apparecchi automatici, per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione e presso il domicilio

Cos'è

Rientrano tra le forme speciali di vendita:

  • spacci interni: attività di vendita di prodotti a favore di dipendenti di enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché la vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via.
  • vendita per mezzo di apparecchi automatici: il cliente acquista prodotti (alimenti e bevande, compresi caffè e bevande calde, anticoncezionali, ...) da distributori automatici in grado di accettare il pagamento mediante sistemi di riconoscimento della valuta inserita, e di erogare la merce selezionata e pagata in corrispondenza di un apposito scomparto di prelevamento. Se la vendita mediante apparecchi automatici viene effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, è soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
  • vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione: si effettua mediante recapito del catalogo al domicilio del consumatore o mediante distribuzione come diffusione periodica presso le rivendite di giornali, o mediante televisione o altri strumenti di comunicazione del messaggio pubblicitario come il commercio elettronico. Tale attività consiste nell'attivazione di un sito internet nel quale illustrare i beni, e dove possibile, procedere all'ordine ed al pagamento per via telematica con carta di credito.
  • vendita presso il domicilio dei consumatori: si intende la vendita comunemente definita "porta a porta" o la vendita mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali. Sono effettuate da un'impresa tramite la raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio del consumatore finale o nei locali nei quali il consumatore si trova, anche temporaneamente, per motivi personali, di lavoro, di studio, di intrattenimento o di svago.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B3 (la vendita mediante apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni concernenti l'apertura di un esercizio di vendita: pertanto, oltre al B3, occorre allegare il modello B1)
  • D1
  • E1 per tutte le attività nel settore alimentare
  • D2 per le attività nel settore alimentare, ad eccezione degli spacci interni
  • E9 in caso di vendita di prodotti fitosanitari
  • E15 in caso di vendita al minuto di bombole di GPL per combustione
  • F45 in caso di autovidimazione del registro per la vendita dell’usato
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Il D.Lgs. n° 114/98 ricorda che per tutte le attività di vendita al di fuori dei locali commerciali, compreso il commercio elettronico, trova applicazione quanto disposto dal D.Lgs. n° 50/1992, in ordine soprattutto al diritto di recesso dall’acquisto, garantito al consumatore a seguito della ricezione della merce.

Al commercio elettronico si applica inoltre la Legge 173/2005 "Disciplina della vendita diretta a domicilio e tutela del consumatore dalle forme di vendita piramidali", che contiene soprattutto disposizioni sul divieto di effettuazione di catene “di Sant’Antonio” e vendite piramidali.

Per la vendita al domicilio del consumatore è bene ricordare che la procedura di comunicazione ai sensi dell’art. 3, comma 8 della L.R. n° 5/2006 e dell’art. 19 del D.Lgs. n° 114/98 non è la sola ad abilitare un esercente alla vendita presso il domicilio dei consumatori: infatti, tutti coloro che sono in possesso di un’autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante hanno facoltà di vendere i propri prodotti presso il domicilio del consumatore, senza la necessità di preventiva comunicazione al Comune.

L’attività di vendita al domicilio del consumatore può essere svolta anche attraverso degli incaricati. L’imprenditore che intende avvalersi per l'esercizio dell'attività di incaricati, ne comunica l'elenco all'autorità di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha avviato l'attività e risponde agli effetti civili dell'attività dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita. L'impresa rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve ritirare non appena esse perdano i requisiti morali e professionali. Il tesserino di riconoscimento deve essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalità e la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei prodotti oggetto dell'attività dell'impresa, nonché del nome del responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve essere esposto in modo visibile durante le operazioni di vendita. Il tesserino di riconoscimento di è obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le operazioni disciplinate dal presente articolo.

Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma itinerante.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

  • requisiti di onorabilità per l’esercizio di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande (D.Lgs. 59/2010, art. 71)
  • requisiti professionali per l’esercizio di attività di commercio alimentare e somministrazione di alimenti e bevande nel caso di attività nel settore alimentare, ad eccezione degli spacci interni (D.Lgs. 59/2010, art. 71)

Allegati

Planimetria 1:100 o 1:200 redatta da un tecnico abilitato

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 50,00 per procedimenti amministrativi Sviluppo Economico.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Nel caso di vendita per mezzo di apparecchi automatici, la presentazione della pratica è necessaria per la prima installazione di un distributore in un comune nel quale non si sia operato in precedenza. Le successive variazioni devono essere previamente comunicate con l’utilizzo del solo modello semplificato F17, senza ulteriori adempimenti. Il SUAPE provvederà ad inoltrare, volta per volta, anche alla ASL, per la registrazione delle variazioni intervenute.

Casi particolari

Le dichiarazioni di inizio attività hanno validità permanente. L’efficacia delle dichiarazioni cessa qualora il titolare:

  • sospenda l’attività per un periodo superiore ad un anno;
  • non risulti più provvisto dei requisiti di cui all’articolo 71 del Dlgs 59/2010.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • UNIONE EUROPEA: Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, “Direttiva sul commercio elettronico”
  • UNIONE EUROPEA: DIRETTIVA 2011/83/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011 sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
  • STATO: D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio"
  • STATO: D.Lgs. 6-9-2005 n. 206 “Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229”.
  • STATO: Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno”
  • STATO: D.Lgs 06/08/2012 n. 147 “Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno”
  • REGIONE: L.R. 18.05. 2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
  • REGIONE: L.R. 6-12-2006 n. 17 “Modifiche alla legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attività commerciali)”.
  • REGIONE: Decreto dell'Assessore del Turismo, artigianato e commercio del 28 febbraio 2007, n. 739/1 - Corso qualificante somministrazione e vendita alimenti e bevande - L.R. n, 5/06 art. 2, 4° comma, lett.a) come modificata dalla L.R. n. 17/06”.
  • REGIONE: L.R. 05.03.2008 N. 3 “art. 1, commi 16-32” “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2008)” e s.m.i.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive – Raccordo tra la L.R. n. 3/2008, art. 1, commi 16-32 e il DPR n. 160/2010- Allegate alla Deliberazione G.R. N. 39/55 Del 23.09.2011

 

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47