Informazioni sulla TARI (Tassa Rifiuti)

La tassa sui rifiuti (Tari) è il tributo destinato a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti

Cos'è

La tassa sui rifiuti (Tari) è stata introdotta, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per la copertura integrale dei costi relativi al servizio di igiene urbana. La Tari rappresenta una delle 3 componenti (insieme all'Imu ed alla Tasi) dell'imposta unica comunale (Iuc).

La Tari ha sostituito la "vecchia" tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (Tarsu) e si differenzia da quest'ultima per diversi aspetti tra i quali quelli di maggiore rilevanza sono:

  • per le abitazioni la tassa si calcolo non più soltanto con riferimento ai metri quadrati bensì anche considerando il numero degli occupanti;
  • la tassa non è più dovuta in ragione del bimestre solare bensì è calcolata a giorni.

A chi si rivolge

Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi i da ogni lato verso l’esterno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.

Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all’uso anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un’utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, ogni qualvolta è ufficialmente assentito l’esercizio di un’attività nei locali medesimi.

Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati. Nel regolamento sono esemplificate le casistiche.

Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga, a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

Accedere al servizio

Il pagamento degli avvisi può essere effettuato mediante modello di pagamento unificato presso qualsiasi sportello bancario o postale (modello F24). Dal 2021 il pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

Il contribuente è tenuto è tenuto a presentare la dichiarazione quando inizia una nuova occupazione.

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto per l’applicazione del tributo.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario, la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine suddetto.

Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l’obbligo dichiarativo.

Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507

Uffici

Area di riferimento

Costi e vincoli

Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un’autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 158/1999.

La base imponibile del tributo, a cui applicare la tariffa, è data dalla superficie calpestabile, fino all’attivazione delle procedure di allineamento tra i dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna (cooperazione tra i Comuni e l’Agenzia del Territorio per la revisione del catasto). Il Comune, ai fini dell’attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile quella pari all’80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23/03/1998, N. 138.

La tariffa è composta da:

  • Quota fissa si calcola moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa al mq. tenendo conto del numero di componenti il nucleo familiare per le utenze domestiche e della categoria di attività per le utenze non domestiche;
  • Quota variabile (che deve coprire i costi riferiti alla quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e ai costi di gestione) è una quota per famiglia, calcolata sempre tenendo conto del numero dei componenti per le utenze domestiche mentre, per le utenze non domestiche, si calcola moltiplicando la superficie tassabile per la tariffa/mq..

La normativa vigente ha mantenuto, come per il passato, il tributo provinciale per l’esercizio di funzioni di tutela, protezione e igiene dell’ambiente; tale tributo, a favore della Provincia, è applicato nella misura del 5% (percentuale deliberata dalla Provincia di Sassari).

Sono previste nel regolamento comunale delle riduzioni per i casi in cui ricorrono situazioni espressione di una minore suscettibilità dei locali di produrre rifiuti.

Tempi e scadenze

Nel Comune di Alghero è stato previsto per via regolamentare che il pagamento avvenga in autoliquidazione alle scadenze 16 luglio, 16 agosto, 16 settembre e 16 ottobre.

L'importo del tributo, unitamente al tributo provinciale previsto dalla legge, è tuttavia richiesto dal Comune mediante la spedizione di inviti di pagamento a ciascun contribuente, ove è indicata la scadenza per il pagamento che può essere effettuato in quattro rate uguali o in unica soluzione.

Casi particolari

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
Si applicano, altresì, gli interessi al tasso legale aumentato di 1 punto percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso entro 5 anni dal pagamento. Il rimborso deve essere richiesto alla SECAL, la quale determinerà la sussistenza o meno del diritto al rimborso.
Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Tutte le informazioni sul tributo e sulla propria posizione debitoria sono fornite dalla SECAL SPA, a cui è affidata la gestione e la riscossione ordinaria.

Pertanto per maggiori informazioni sarà possibile consultare il sito della SECAL o recarsi presso gli uffici della società previa verifica degli orari.

Per informazioni su avvisi di accertamento o un ingiunzioni fiscali, l’ufficio di riferimento è quello della STEP Srl.

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47