Informazioni sulla TASI (Tributo per i servizi indivisibili)

Il tributo, soppresso con decorrenza dal 1° gennaio 2020, concorreva al finanziamento dei servizi indivisibili offerti dal Comune, ad esempio viabilità, illuminazione pubblica, verde pubblico

Cos'è

Il tributo per i servizi indivisibile (TASI) è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per la copertura parziale dei costi dei servizi indivisibili erogati dal Comune. La TASI rappresenta una delle 3 componenti (insieme all'IMU ed alla TARI) dell'imposta unica comunale (IUC). Il tributo è stato soppresso con decorrenza dal 1 gennaio 2021, a seguito dell’entrata in vigore della “nuova” IMU, di cui alla L. 160/2019.

Sono considerati servizi indivisibili quelli, riportati nella tabella seguente, rivolti omogeneamente a tutta la collettività che ne beneficia indistintamente, con impossibilità di quantificare l'utilizzo da parte del singolo cittadino ed il beneficio che lo stesso ne trae.

Servizi indivisibili:

  1. servizio di illuminazione pubblica e diversificazione delle fonti energetiche;
  2. servizio di protezione civile e soccorso civile;
  3. servizi di pubblica sicurezza e vigilanza;
  4. servizi per la viabilità e diri1o alla mobilità;
  5. servizi di tutela del patrimonio artistico, storico e culturale;
  6. servizio di tutela degli edifici ed aree comunali;
  7. servizio per l’asse1o e la tutela del territorio;
  8. servizi di manutenzione stradale, del verde pubblico, dell'illuminazione pubblica, degli edifici scolastci e degli impianti sportivi;
  9. servizi cimiteriali.

A chi si rivolge

La TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

Sono esclusi i terreni diversi dalle aree edificabili.

A decorrere dall'annualità d'imposta 2016 sono escluse, altresì, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

La TASI si applica al possesso o alla detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria (IMU).

Sono esclusi i terreni diversi dalle aree edificabili.

A decorrere dall'annualità d'imposta 2016 sono escluse, altresì, le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9.

Accedere al servizio

Il versamento dell’imposta è effettuato esclusivamente utilizzando il modello F24 ovvero con apposito bollettino postale approvato con decreto ministeriale.

L’importo da versare è arrotondato all’euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.
Il versamento non è dovuto qualora l’importo annuo complessivo per tutti gli immobili posseduti nel territorio del Comune di Alghero è inferiore ad euro 12,00.

Ai fini del pagamento dell’imposta municipale propria (IMU), per i contribuenti non residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui non sia possibile utilizzare il modello F24, è possibile pagare mediante bonifico.

Il contribuente è tenuto sia al pagamento dell'imposta sia, in alcuni casi, alla presentazione della dichiarazione. I casi in cui deve essere presentata la dichiarazione sono previsti dalla legge e va presentata entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento utilizzando il modello ministeriale.

Uffici

Area di riferimento

Costi e vincoli

La base imponibile della TASI si determina allo stesso modo dell'IMU.

Tempi e scadenze

Il pagamento deve essere effettuato, in autoliquidazione, in due rate con scadenza: 16 giugno e 16 dicembre.

Casi particolari

In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell’importo non tempestivamente versata.
In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.
In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

Nel caso in cui sia stato effettuato un versamento in misura superiore a quella dovuta, il contribuente può richiedere il rimborso all’Ufficio Imu entro 5 anni dal pagamento.
Le domande presentate successivamente sono considerate intempestive.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Tutte le informazioni sul tributo e sulla propria posizione debitoria sono fornite dalla SECAL SPA, a cui è affidata la gestione e la riscossione ordinaria.

Pertanto per maggiori informazioni sarà possibile consultare il sito della SECAL o recarsi presso gli uffici della società previa verifica degli orari

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47