Noleggio di veicoli e di natanti senza conducente

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, mette a disposizione del locatario, il veicolo stesso.

Cos'è

Un veicolo si intende adibito a locazione senza conducente quando il locatore, dietro corrispettivo, si obbliga a mettere a disposizione del locatario, per le esigenze di quest'ultimo, il veicolo stesso. Nel rispetto della normativa europea è ammessa l'utilizzazione di autocarri, trattori, rimorchi e semirimorchi, autotreni ed autoarticolati locati senza conducente, dei quali risulti locataria un'impresa stabilita in un altro Stato membro delle Comunità europea, a condizione che i suddetti veicoli risultino immatricolati o messi in circolazione conformemente alla legislazione dello Stato membro.

Il modulo si utilizza anche per il noleggio di natanti o di veicoli non a motore (biciclette e simili).

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B13
  • D3
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

L’idoneità della rimessa prevista per la custodia dei beni oggetto di noleggio potrà essere specificata all’interno del modulo B13.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

Requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n. 159/2011

Disponibilità di sede operativa in cui si intende esercitare l'attività, la stessa deve avere una destinazione d'uso compatibile

Allegati

Si veda gli allegati indicati nei vari moduli

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 per procedimenti amministrativi.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

Il titolo ha validità permanente; decade in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività. Il Prefetto, può sospendere o vietare l'esercizio dell'attività:

  • entro sessanta giorni dal ricevimento della pratica da parte del SUAPE:
    • nei casi previsti dall'articolo 11, comma 2, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 733.
    • per motivate esigenze di pubblica sicurezza.
  • in ogni caso: per sopravvenute esigenze di pubblica sicurezza.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: Dlgs 30 aprile 1992 n. 285 – art. 84
  • STATO: DPR 19 dicembre 2001 n. 481
  • STATO: DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2010, n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno.”
  • STATO: D.lgs 147/2012 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2010 n. 59 recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

07/03/2023, 16:09