Produttori agricoli

Si tratta dell'esercizio dell'attività di vendita diretta da parte dei soggetti aventi la qualifica di produttore agricolo (art. 2135 del codice civile).

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B9
  • D3
  • D6
  • E1 per attività nel settore alimentare
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Requisiti

Requisiti per la vendita diretta da parte dei produttori agricoli ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001 e requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n. 159/2011

Allegati

Planimetria quotata, con indicata la superficie destinata alla vendita di prodotti agricoli (solo in caso di locale aperto al pubblico)

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 50,00 per diritto di commercio in area privata o euro 20,00 per diritto di commercio su area pubblica.

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività (art. 4 del d.Lgs. n. 228/2001)

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Casi particolari

Le dichiarazioni di inizio dell’attività hanno validità permanente. L’efficacia delle dichiarazioni cessa in caso di:

  • perdita requisiti morali per l’esercizio dell’attività;
  • perdita della qualifica di imprenditore agricolo.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • UNIONE EUROPEA: Reg. (CE) n. 852/2004
  • STATO: D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
  • STATO: D.Lgs 29.03.2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 07.03.2003, n. 38
  • REGIONE: L.R. 18.05.2006 n. 5 s.m.i. "Disciplina generale delle attività commerciali"
  • REGIONE: Delibera G.R. 45/9 DEL 27.09.2005
  • REGIONE: Decreto Assessore dell’Agricoltura n. 1102/DECA/32 del 09.05.2008
  • REGIONE: Delibera G.R. 23/1 del 16.04.2008
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47