Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.
Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.
La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.
Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.
La piattaforma telematica regionale produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:
- DUA
- B5
- D1
- E1
- D2
- A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
- E5 o A10 se è previsto l'utilizzo di impianti di diffusione sonora o strumenti musicali
- F2 in caso di occupazione di suolo pubblico
- F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
- C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.
Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande possono vendere per asporto i prodotti oggetto dell'attività di somministrazione.
L'esercizio dell'attività è subordinato alla conformità del locale e ai criteri sulla sorvegliabilità stabiliti con decreto del Ministro dell'Interno, anche in caso di ampliamento della superficie.
Esercizio di attività accessorie: fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, i titoli abilitanti l’esercizio dell’attività di somministrazione:
- consentono l’installazione e l’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all’effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società; con riguardo agli apparecchi da gioco sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773.
- abilitano all’effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l’apprestamento di elementi atti a trasformare l’esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento; detta attività deve necessariamente avvenire nel rispetto di tutte le disposizioni vigenti, in quanto applicabili, ed in particolare, di quelle in materia di sicurezza, prevenzione incendi e di inquinamento acustico (art. 28 L. R. 5/2006).
Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a 0 giorni.
Requisiti
L'interessato deve essere in possesso dei requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previste dall'art. 71 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2010.
Allegati
Planimetria 1:100 o 1:200 redatta da un tecnico abilitato.