Disboscamento a Capo Caccia, ordinanza di ripristino ambientale

Il Comune ordina alle società proprietarie dell’area di Capo Caccia autrici delle opere effettuate in assenza del necessario titolo abilitativo, il ripristino dei luoghi e il rimboschimento

Data:
16 marzo 2021

“Rimessione in pristino dello stato dei luoghi a proprie cura e spese, in solido tra loro,  in conseguenza dei lavori di disboscamento, sradicamento e cippatura di tutto il materiale disboscato, eseguito su area sottoposta a vincolo paesaggistico – ambientale nonché sottoposta a tutela della biodiversità europea “Rete Natura 2000”.  Inoltre, conseguentemente:  la riqualificazione dell’area della  superficie di circa 5000 mq, mediante rimboschimento con una copertura arborea forestale minima dell’85%, avente le medesime caratteristiche oggettive delle aree superstiti circostanti, e nello specifico ginepro fenicio, pino d’Aleppo e macchia mediterranea con specie secondarie rappresentate da fillirea, palma nana e lentisco”. Lo ordina il Comune di Alghero alle società proprietarie dell’area di Capo Caccia Punta del Quadro – la  Società SGB S.R.L e il Condominio Eurotel Capo Caccia – entrambe con sede a Mussolente ( VI ), autrici delle opere di disboscamento  effettuate in assenza del necessario titolo abilitativo sull’intera superficie di terreno che  risulta essere “zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale”. L’ordinanza firmata il 12 marzo dal dirigente del Servizio 4 dell’Amministrazione, Ing. Michele Fois, stabilisce anche 30 giorni di tempo per il deposito presso la piattaforma SUAPE “di idonea, completa ed esaustiva pratica da trattare in Conferenza di Servizi”. I trasgressori sono inoltre avvisati che in ogni caso si provvederà al ripristino dei luoghi in via sostitutiva, qualora entro il termine intimato non venga depositato apposito progetto. Il Comune di Alghero, già il 12 febbraio, ha provveduto alla comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi degli art. 7 e 8 della L. n. 241/1990, finalizzato all’emissione dell’ordine di ripristino  dello stato dei luoghi ex art. 167 comma 1, D.lgs n.42/2004, concedendo agli interessati facoltà di presentare memorie e/o osservazioni scritte entro 20 giorni dal ricevimento della stessa comunicazione. Comunicazione senza esito, dato che non è giunta alcuna istanza. 

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Ultimo aggiornamento

16/03/2021, 13:54