Preso atto della definzione di spettacolo di strada prevista nella sezione VI dell'elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti, istituito dall'art. 4 della legge 337/68 e ss.mm.ii., l'arte di strada è intesa come qualsiasi forma d'arte che utilizzi spazi pubblici o aperti al pubblico e che sia caratterizzata da indipendenza, estemporaneità, assenza di ogni forma di contrattualizzazione e/o retribuzione e che accetti come unica eventuale forma di gratificazione quella spontanea e libera del pubblico.
Ad esclusivo titolo di esempio, e senza carattere esaustivo, rientrano in questa fenomenologia le attività di acrobati, giocolieri, equilibristi, contorsionisti, cantastorie, attori di strada, clowns, statue viventi, mimi, fachiri, mangiafuoco, burattinai, danzatori, musicisti, madonnari, onemanband, street-band.
Non rientrano, pertanto, nella categoria degli artisti di strada gli operatori dell'ingegno e i creatori artistici, ovvero coloro che realizzano, anche estemporaneamente, prodotti quali quadri, bigiotteria e artigianato vario, ai fini dell'esposizione e della vendita.
Allegati:
1. Delibera di C.C. n. 65 del 16/10/2020;
2. Allegato A Regolamento artisti di Strada.