Agenzia d'affari

Imprese che si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Cos'è

Le agenzie d’affari sono quelle imprese che si caratterizzano per l’esercizio organizzato ed abituale di una serie di atti e si offrono come intermediarie nell’assunzione o trattazione di affari altrui, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B12
  • D3
  • D4
  • E6 in caso di vendita di preziosi
  • E26 in caso di vendita di armi comuni
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F45 per autovidimazione di ulteriori registri (es. registro dell’usato)
  • C1C2C3C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare 

L’attività può essere esercitata presso l’abitazione solo nel caso in cui essa non comprenda la compravendita di beni materiali. In questo caso deve essere dichiarata la disponibilità a consentire, in qualunque ora, l’accesso ai medesimi locali da parte degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza ai fini di cui all’art.16 del T.U.L.P.S.

Gli obblighi da rispettare nell’esercizio dell’attività sono:

  • tenere un registro giornale degli affari;
  • tenere permanentemente affissa nei locali dell'agenzia, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
  • comunicare al comune qualsiasi variazione alla tabella delle operazioni;
  • non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa;
  • non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività, per tutte le agenzie d’affari ad eccezione di quelle di recupero crediti, è l’autocertificazione a zero giorni.

Per le agenzie di recupero crediti si segue sempre il procedimento in conferenza di servizi.

Requisiti

  • requisiti antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)
  • requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931)

Allegati

Elenco delle tariffe delle operazioni, recante la data e la firma del dichiarante

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 per procedimenti amministrativi Sviluppo Economico;
  • euro 25,00 vidimazione tariffario e registro (con modulo F45).

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4), per tutte le agenzie d’affari ad eccezione di quelle di recupero crediti, sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, per tutte le agenzie d’affari ad eccezione di quelle di recupero crediti, è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Per le agenzie di recupero crediti l’esercizio dell’attività è soggetto al rilascio di apposita licenza di competenza del Questore.

Casi particolari

Il titolo ha validità permanente; decade in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: R.D. 18-6-1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
  • STATO: RD 06.05.1940 n. 635, “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”
  • STATO: DPR n° 616/1977 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”
  • STATO: LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39 “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore
  • STATO: D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”
  • STATO: Legge 5 del 2012 – art. 13
  • REGIONE: L.R. 9/2006
  • REGIONE: L.R. 2/2007
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi” e s.m.i.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

10/01/2024, 09:54