Cap d'Any 2018, vietati vetro e lattine; modifiche alla viabilità in via Garibaldi

Dalle 18 del 31 nel piazzale Banchina Mille Lire e nella via Garibaldi vietati il consumo e la vendita di alimenti e bevande in contenitori di vetro e lattine. Via Garibaldi lato mare chiusa al traffico dalle ore 20.

Data:
29 dicembre 2017

ORDINANZA SINDACALE N. 56 del 29/12/2017
OGGETTO: DIVIETO DI CONSUMO ITINERANTE, SOMMINISTRAZIONE E VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE IN OCCASIONE DEL CONCERTO DI CAP D’ANY DEL GIORNO 31 DICEMBRE DALLE ORE 18,00 ALLE ORE 07,00 DEL 01 GENNAIO 2018 NEL PIAZZALE BANCHINA MILLE LIRE E VIA GARIBALDI

IL SINDACO
(omissis)
TENUTO CONTO che lo spettacolo pirotecnico ed i concerti richiameranno una moltitudine di persone e che quest’ultime acquisteranno bevande per il consumo in strada;
RILEVATO che appare opportuno introdurre ulteriori accorgimenti per garantire la sicurezza e tutela delle persone;
CONSIDERATO che, bottiglie, bicchieri, oggetti in vetro e lattine abbandonati in strada, in caso di rottura, rappresentano un pericolo per la pubblica incolumità;
RITENUTO, pertanto, necessario individuare misure idonee ad impedire il verificarsi di episodi pericolosi per l'incolumità di chi vorrà partecipare alla manifestazione, vietando nell'area interessata dall’evento il consumo itinerante oltre che la somministrazione e la vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine da parte dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli operatori su area pubblica, degli esercizi commerciali in sede fissa e delle attività artigianali, consentendone la vendita e la somministrazione
esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta;
VISTO il D.M. 05 Agosto 2008 emanato dal Ministro dell'interno che, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, di cui all'art. 54 comma 4 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n.267, prevede l'intervento del Sindaco per prevenire e contrastare le situazioni
urbane di degrado che favoriscono l'insorgere di fenomeni di violenza legati anche all'abuso di alcool;
VISTA la L.R. 18.05.2006 n. 5 e ss.mm.ii.. che, all’art. 15, comma 16 recita: “possono essere stabiliti divieti e limitazioni all’esercizio del commercio su area pubblica per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse”;
(omissis)
ORDINA
per ragioni di sicurezza pubblica nel piazzale Banchina Mille Lire e Via Garibaldi - nel giorno 31 Dicembre dalle ore 18,00 e fino a fine manifestazione del 01 gennaio 2018
È VIETATO
all'interno delle località soprindicate, per motivi di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica:
il consumo itinerante di qualsiasi tipo di bevanda in contenitori di vetro ed in lattine a tutti i titolari di pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, agli operatori su area pubblica, ai titolari di esercizi commerciali in sede fissa e di attività artigianali: "la somministrazione e la vendita per asporto su area pubblica di qualunque bevanda, anche analcolica, in lattine e contenitori di vetro, consentendone la vendita e la somministrazione per asporto esclusivamente in bicchieri di plastica o di carta".
Ai sensi dell'art.8 comma 3, della legge 7 agosto 1990, 241 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, essendo prevedibile la notevole affluenza di persone, che rende impossibile una diversa e diretta modalità di informazione, provvederà a darne ampia comunicazione tramite comunicati alla stampa,
pubblicazione sul sito web e avviso alle associazioni di categoria.
AVVERTE
che l'inottemperanza alla presente ordinanza costituisce illecito amministrativo ed è punibile ai sensi dell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i., con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 per il primo accertamento. In caso di reiterazione
della violazione si procederà, oltre che alla irrogazione della sanzione pecuniaria di cui sopra, nei confronti di tutti gli esercenti commerciali citati nel presente provvedimento, a disporre la sospensione dell'attività per un periodo di tempo compreso tra 7 e 15 giorni.
(omissis)
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento.
Gli agenti della Polizia Locale e quelli delle altre Forze di Polizia sono incaricati di far rispettare la presente Ordinanza.
Ai sensi dell'art 3 della Legge n. 241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso:
- al Prefetto della Provincia di Sassari entro il termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della presente;
- al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della presente,
- Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione all’albo pretorio della presente

Sindaco
BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A

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ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 364 del 27/12/2017
OGGETTO: DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA “CAP D’ANY 2017/2018” – CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DELL’INTERA SEMICARREGGIATA LATO MARE DELLA VIA GARIBALDI - ISTITUZIONE DI BLOCCHI STRADALI.

IL DIRIGENTE
(omissis)
ORDINA
per i motivi tutti espressi in premessa ad integrazione e/o modifica di quanto stabilito con le vigenti ordinanze, l’adozione dei seguenti provvedimenti:
VIA GARIBALDI intera semicarreggiata lato mare compresa tra la rotatoria posta all’intersezione tra le vie Lido/Garibaldi/Don Minzoni/Castelsardo e la Banchina Garibaldi:
dalle ore 20:00 del 31/12/2017 e sino alle ore 02:00 del 01/01/2018 e comunque sino a cessate esigenze, l’istituzione del divieto di transito per tutti i veicoli con esclusione dei veicoli in servizio di polizia, soccorso ed emergenza. La chiusura al traffico dell’intera semicarreggiata che immette verso l’area della manifestazione, sarà attuata mediante l’istituzione di opportuni blocchi stradali da realizzarsi con l’impiego:
- di transenne, dotate di strisce oblique rifrangenti o altro sistema idoneo e di idonea cartellonistica;
- delle autovetture di servizio.
VIA GARIBALDI – pista ciclabile - tratto compreso tra l’ingresso all’area portuale (fronte via Spano) e Banchina Garibaldi:
dalle ore 20:00 del 31/12/2017 e sino alle ore 02:00 del 01/01/2018 e comunque sino a cessate esigenze: sospensione della circolazione veicolare sulla pista ciclabile, con l'obbligo dei ciclisti di condurre a mano il velocipede secondo quanto disposto dall'articolo 182 comma 4 del Codice della Strada nel tratto interessato.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra ed ogni altro divieto, comprese le necessarie deviazioni del traffico, saranno direttamente assicurate dalla forza pubblica ed evidenziate da apposita segnaletica stradale, avendo peraltro riguardo alle esigenze del posto e del momento, qui non prevedibili.
E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e fare osservare quanto prescritto con la presente Ordinanza.
Gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati dell’esecuzione della presente ordinanza.
I contravventori saranno puniti a termini di legge.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge. In relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 30/4/1992 n°285 e ss.mm.ii, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse all’apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo la procedura prevista dall’art. 74 del D.P.R. 16/12/1992 n°495 e ss.mm.ii..

Il Dirigente
CALZIA GUIDO / ArubaPEC S.p.A

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Cap d'Any 2018, vietati vetro e lattine; modifiche alla viabilità in via Garibaldi
Cap d'Any 2018, vietati vetro e lattine; modifiche alla viabilità in via Garibaldi

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Ultimo aggiornamento

15/02/2021, 16:16