Autoscuole e scuole nautiche

Le autoscuole hanno per esclusiva competenza l'educazione stradale mentre le scuole nautiche permettono il conseguimento delle patenti nautiche.

Cos'è

Le autoscuole hanno per esclusiva competenza l'educazione stradale, l'istruzione e la formazione dei conducenti per il conseguimento dell'idoneità alla guida assieme al loro costante aggiornamento all'evoluzione della normativa oltre al disbrigo per conto di terzi di tutte le pratiche necessarie per il rilascio dei vari tipi di patente di guida (comprese le relative certificazioni).

Si definiscono scuole nautiche le strutture stabili, caratterizzate da una organizzazione funzionale di mezzi, risorse e strumentazioni didattiche, ove vengono esercitate con regolarità le attività finalizzate alla istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B24
  • D3
  • D9
  • D10
  • A11 in caso di scarichi diversi da quelli domestici recapitanti in pubblica fognatura
  • F23 per attività esercitate sul demanio marittimo
  • C1C2C3C4 C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Nel caso di apertura di sedi secondarie di autoscuola, per ciascuna di esse è richiesta la dimostrazione dei suddetti requisiti.

Due o più autoscuole possono consorziarsi per condividere mezzi e/o costituire centri di istruzione automobilistica.

Il procedimento per l’esercizio dell’attività è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

  • requisiti antimafia previsti dal D.Lgs. n° 159/2011
  • requisiti per l’esercizio dell’attività di autoscuola/scuola nautica previsti dall'art. 123 del D.Lgs. n° 285/1992 
  • requisiti per gli insegnanti ed istruttori di autoscuola/scuola nautica ai sensi del D.M. n. 317/1995 e D.M. n. 146/2008 

Allegati

  • planimetria quotata ed arredata dei locali da destinare ad autoscuola/scuola nautica in scala non inferiore a 1
  • copie delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati
  • registro di iscrizione

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 per procedimenti amministrativi Sviluppo Economico;

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

L’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4), sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

L’avvio dell’attività di agenzia di viaggio e turismo impone anche l’iscrizione al registro regionale delle agenzie di viaggio e turismo istituito presso l’Assessorato Regionale del Turismo. Perciò, il SUAPE, per effetto della delega alle Province stabilita dalla L.R. 9/2006, è tenuto ad inviare alla Provincia territorialmente competente ogni DUA ricevuta per le opportune registrazioni.

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte, per tutte le agenzie d’affari ad eccezione di quelle di recupero crediti, è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2) e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione (C6) e può essere effettuata sin dalla data di ricevimento presentazione della comunicazione stessa.

Casi particolari

La validità del titolo abilitativo è a tempo indeterminato e decade solo a seguito di cessazione o in caso di perdita dei requisiti per l’esercizio dell’attività.

Nel caso delle scuole nautiche l’attività è soggetta alla vigilanza da parte della Provincia la quale è competente anche ad emettere i provvedimenti di sospensione e revoca in base ai rispettivi regolamenti.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: Decreto Ministeriale 17.05.1995, n. 317 - Regolamento recante la disciplina dell'attività delle autoscuole
  • STATO: D. Lgs. 171/2005 - Codice della nautica da diporto
  • STATO: Legge 02.04.2007 n. 40 di conversione con modifiche del DL 31.01.2007 n.7 (art.10 c.5 e ss.)
  • STATO: Decreto Ministeriale 146/2008 - Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18.07.2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto.
  • STATO: D.P.R 07.09.2010 , n. 160, Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 06.08.2008, n. 133.
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

20/12/2021, 09:47