Ordinanza su sale da gioco, sale scommesse e slot machines
Il Sindaco ha firmato in data odierna l'ordinanza che stabilisce gli orari di attività e i limiti alla localizzazione delle nuove strutture, con l'obbiettivo di contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e del gioco compulsivo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale di Alghero
Data:
31 marzo 2017
L'ordinanza è stata emanata con l'obbiettivo di contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e del gioco compulsivo, che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale di Alghero e rischia di pregiudicare la salute pubblica se non opportunamente affrontato. Constatato che il gioco d'azzardo patologico è ormai inquadrato come malattia sociale nell'ambito delle dipendenze patologiche, e preso atto dei report sul Distretto di Alghero presentati in collaborazione col Servizio dipendenze dell'Asl di Sassari, in seguito anche agli approfondimenti effettuati dalla competente Commissione consiliare, si è ritenuto necessario e urgente adottare un provvedimento che regoli opportunamente gli orari di esercizio delle attività e ne vieti l'apertura di nuove in luoghi ritenuti sensibili (a distanza inferiore ai 300 metri da istituti scolastici, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili e strutture culturali, ricreative e sportive).
ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 10 del 31/03/2017
Determinazione delle distanze minime dai luoghi sensibili per l’utilizzo degli apparecchi da gioco e l’ubicazione di sale da gioco e sale scommesse e disciplina degli orari relativi a tali attività
IL SINDACO
Premesso che:
- la patologia derivante dai giochi d’azzardo, ovvero l’incapacità di resistere all’impulso a
praticare giochi d’azzardo, attualmente denominata nel Manuale Diagnostico Statistico dei Disturbi Mentali DSM – 5 (edizione italiana del 2013) “Disturbo da gioco d’azzardo”, rappresenta un importante problema di salute pubblica che colpisce indistintamente tutte le fasce sociali, pur privilegiando quelle più svantaggiate culturalmente ed economicamente e può portare alla rottura dei legami familiari e sociali, alla compromissione della posizione lavorativa e sociale e, nei casi più estremi, sino a gravi fatti delittuosi contro di sé ed i propri congiunti nonché a generare fenomeni criminosi e ad alimentare il fenomeno dell’usura;
- il gioco d’azzardo patologico è ormai inquadrato come una malattia sociale nell’ambito delle dipendenze patologiche, al pari delle dipendenze da droghe e da alcool ed è caratterizzato da sintomi clinicamente rilevabili, quali la perdita del controllo sul proprio comportamento e la coazione a ripetere (la cosiddetta “rincorsa delle perdite”);
- in conseguenza dell’incremento della prevalenza di tale patologia tra la popolazione, prodotto in larga misura dall’incontrollata crescita, sin dalla metà degli anni ’90 del ‘900, dell’offerta di gioco lecito in denaro, il legislatore già nel 2012 con il Decreto Legge n 158 del 13 settembre“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”, convertito in Legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 8 novembre 2012, n. 189, aveva previsto di aggiornare i livelli essenziali di assistenza (LEA) “con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, intesa come patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità”;
Considerato che:
- il D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 Testo Unico degli Enti Locali all’art. 3, comma 2 recita: “Il Comune è l’Ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo” econferisce ai Sindaci una generale potestà di regolamentare gli orari degli esercizi ai sensi dell’art. 50, comma 7; inoltre “Il Sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”; lo stesso articolo 50 comma 5 del TUEL prevede altresì che “…In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti…”;
- la Circolare n. 557/PAS.7801.12001 del 23 giugno 2010 nonché la nota del 19 marzo 2013 del Ministero dell’Interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con le quali viene precisato che gli orari di apertura e chiusura delle attività autorizzate dalla Questura ai sensi dell’art. 88 T.U.L.P.S. per esercizi dediti al gioco con apparecchi da intrattenimento denominati new slot e videolottery terminal e negozi dediti all’attività prevalente di raccolta di scommesse, sono regolamentate dal Sindaco sulla base dei poteri descritti con l’art. 50, comma 7, del TUEL e ciò in ragione del fatto che tutti gli esercizi dediti al gioco rientrano nella categoria degli “esercizi pubblici”;
- la Direttiva della Comunità europea 123/2006 sulla liberalizzazione del commercio, recepita con D.Lgs. n.59 del 26.03.2010 – cosiddetta Direttiva Bolkestein – all’articolo 12 prevede che “nei casi in cui sussistano motivi imperativi di interesse generale (definiti alla lettera h) dell’art. 8 come: ragioni di pubblico interesse tra le quali … l’incolumità pubblica, la sanità pubblica …. la tutela dei consumatori …) l’accesso e l’esercizio di un’attività ….possono … essere subordinati al rispetto di…requisiti quali: restrizioni quantitative o territoriali … in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra… l’obbligo per il prestatore di fornire … altri servizi specifici”;
- il Decreto Legge 13/8/2011 n. 138, come modificato dalla Legge di conversione 14/9/2011 n. 148, consente di stabilire “restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche”, ivi compreso “il divieto di esercizio di un’attività economica al di fuori di una certa area geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata area”, qualora la limitazione sia funzionale a ragioni di interesse pubblico, tra cui in particolare quelle connesse alla tutela della salute umana e la restrizione rappresenti un mezzo idoneo, indispensabile e, dal punto di vista del grado di interferenza nella libertà economica, ragionevolmente proporzionato all’interesse pubblico cui è destinata;
- la Corte Costituzionale con Sentenza n. 300 del 2011 ha precisato, respingendo il ricorso del Governo contro la Provincia di Bolzano, che le norme che contingentano il gioco d’azzardo “…sono finalizzate a tutelare i soggetti maggiormente vulnerabili o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo nonché ad evitare possibili effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, materie che non rientrano nell’ambito ‘dell’ordine pubblico e della sicurezza’ di competenza esclusiva dello Stato”;
- il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. Salva Italia) all’articolo 31 comma 2 recita “….secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali”;
- il 23 dicembre 2011 il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda) ha sentenziato che “…va anzitutto affermata la titolarità, in capo al Sindaco, del potere di disciplinare gli orari di tutti gli esercizi commerciali insistenti sul territorio comunale ed anche dei pubblici servizi, in forza della generale previsione di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL …Né è possibile ravvisare un impedimento a provvedere per il fatto che, per determinati esercizi, si sia già espresso il Questore in forza degli artt. 9 e 88 TULPS , in quanto è evidente la diversità dei presupposti valutati: l’ordine e la sicurezza pubblica, da parte del Questore; gli interessi della comunità locale, per quanto riguarda il Sindaco. I due tipi di provvedimento, quindi, si sovrappongono ed entrambi devono essere rispettati dall’impresa che ne è destinataria”;
- con le Sentenze del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione quinta) n. 3271 del 30 giugno 2014 e n. 3845 del 27 agosto 2014, i Magistrati hanno: “avuto già modo di osservare come la circostanza, per la quale il regime di liberalizzazione degli orari sia applicabile indistintamente agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione, non precluda all’Amministrazione Comunale la possibilità di esercitare, ai termini dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il proprio potere di inibizione delle attività per comprovate esigenze di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre che del diritto dei terzi al rispetto della quiete pubblica, in caso di accertata lesione di interessi pubblici quali quelli in tema di sicurezza, libertà, dignità umana, utilità sociale, salute”;
- con la Sentenza della Corte Costituzionale n. 220/2014 del 18 luglio 2014 è stata confermata l’interpretazione giurisprudenziale sopra richiamata affermando che: “è stato riconosciuto che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del decreto legislativo n. 267/2000, il Sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” e che la giurisprudenza si è espressa nel senso che “le norme che stabiliscono e contingentano il gioco d’azzardo sono finalizzate a tutelare soggetti ritenuti maggiormente vulnerabili, o per la giovane età o perché bisognosi di cure di tipo sanitario o socio-assistenziale, e a prevenire forme di gioco cosiddetto compulsivo, nonché ad evitare effetti pregiudizievoli per il contesto urbano, la viabilità e la quiete pubblica, sicché non sono riferibili alla competenza legislativa statale in materia di ‘ordine pubblico e sicurezza’, che attiene alla prevenzione dei reati e al mantenimento dell’ordine pubblico, inteso questo quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale. Ne deriva che la disciplina in tema di sale da gioco non è diretta a garantire l’ordine pubblico, in quanto gli apparecchi da gioco sono considerati esclusivamente nel loro aspetto negativo di strumenti di grave pericolo per la salute individuale e il benessere psichico e socio-economico della popolazione locale. Benessere psico-fisico la cui tutela è sicuramente compresa tra le attribuzioni dell’ente locale, non solo in base alla generale previsione di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 267/2000, ma anche in considerazione delle norme che attribuiscono al Sindaco un potere di ordinanza a tutela della salute dei cittadini, in caso di emergenze sanitarie, ai sensi del medesimo art. 50 del TUEL”;
- il TAR Piemonte con Sentenza n. 534 del 27 marzo 2015 dichiara, in conformità al dettato della Corte Costituzionale; che “…l’importanza delle politiche di comunità locale, proprio per fronteggiare concretamente il problema del gioco patologico nella sua reale dimensione” e afferma anche che “…il potere di intervento dell’amministrazione comunale trova fondamento nel combinato disposto dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 e dell’art. 31 c. 2. del d.l. 201/2011, ne consegue la legittimità dell’ordinanza del sindaco relativa alla conformazione degli orari di apertura delle sale da gioco e di attivazione degli apparecchi da gioco, a tutela delle fasce più deboli della popolazione ed in funzione di prevenzione della c.d. ludopatia.”;
- il TAR Veneto, Sez. III del 16 luglio 2015 n. 811 ha riconosciuto il potere sindacale in argomento anche in assenza dell’atto di indirizzo del Consiglio comunale: “…la giurisprudenza più recente ha ripetutamente affermato sia l’esistenza del potere in capo al Sindaco di regolare gli orari degli esercizi, ex art. 50, comma 7 T.U.EE.LL. sia che ciò possa esser fatto senza il previo atto di indirizzo consiliare, (omissis), posto che la norma impone un vincolo in conformità all’ordinanza del Sindaco solo ove gli indirizzi del Consiglio Comunale siano già stati espressi, ma non subordina l’esercizio del potere di fissare gli orari alla previa adozione di un atto di indirizzo del Consiglio comunale”;
- il Consiglio di Stato Sezione Quinta con sentenza 03778/2015 depositata il 1 agosto 2015 ha confermato il potere sindacale di determinazione degli orari delle sale da gioco e di accensione/spegnimento degli apparecchi automatici di gioco in denaro;
- al Sindaco, in forza della giurisprudenza, delle norme e delle disposizioni sopra citate, è consentito quindi disciplinare gli orari di funzionamento degli apparecchi da gioco in denaro, in presenza di motivate esigenze di ordine sociale e pubblico che rendano necessario tale intervento, per mitigarne i riflessi sociali, oltre che clinici, pur nella consapevolezza che con le limitazioni poste all’orario del funzionamento dei suddetti apparecchi non si potrà eliminare il fenomeno, ma solo creare le condizioni per disincentivare il loro utilizzo continuativo e a tempo pieno.
Visti quindi i poteri del Sindaco di intervenire sia nella disciplina degli orari sia in via d’urgenza per prevenire gravi fenomeni contrari alla salute pubblica e alla stessa vivibilità della città soprattutto in luoghi particolarmente sensibili dal punto di vista socio culturale educativo
tutto ciò premesso
Ritenuto necessario, alla luce di quanto sopra, adottare un provvedimento con una doppia natura e cioè di regolazione di orari di esercizio delle attività sopra descritte e contingibile ed urgente per quanto attiene all’apertura di nuove attività, a tutela della comunità locale volto a limitare l’uso degli apparecchi automatici per il gioco d’azzardo lecito, senza impedire del tutto il loro utilizzo, per non menomare la libertà d’impresa, fintanto che tale attività sarà annoverata tra quelle consentite dalla Legge;
Ritenuto necessario ed urgente intervenire per contrastare il grave fenomeno delle ludopatie e/o gioco compulsivo e/o d’azzardo che si sta diffondendo in maniera preoccupante anche sul territorio comunale di Alghero e che rischia di pregiudicare la salute pubblica e il benessere individuale e collettivo (si veda Ser.D. ASL Sassari/report di sintesi sull’area del GAP Città/Distretto di Alghero) almeno fino all’entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali;
ai sensi dell’articolo 50 commi 5 e 7 del decreto legislativo 267/2000;
ORDINA
di stabilire, a far data dal giorno di pubblicazione della presente ordinanza
- È vietata, fino all’entrata in vigore di apposite disposizioni regionali e/o comunali, l’apertura di sale da gioco, sia tradizionali che VLT, e di spazi per il gioco o l’installazione di apparecchi di cui al comma 6 articolo 110 TULPS localizzati a meno di 300 metri misurati secondo il percorso pedonale più breve da: istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado, luoghi di culto, centri di aggregazione sociale, centri giovanili o altre strutture culturali, ricreative e sportive frequentate principalmente dai giovani, o da strutture residenziali o semi-residenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
- Il rispetto dei seguenti orari di esercizio dell’attività di sala gioco e di utilizzo degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincite in denaro collocati in altre tipologie di esercizi ex art. 86 e 88 del T.U.LL.P.S., così come di seguito indicato:
1) Orari di esercizio delle sale gioco autorizzate ex art. 86 T.U.LL.P.S. (ad esclusione delle sale biliardo e delle sale bowling): dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
2) Orari di funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 6, lettere a) e b) del T.U.LL.P.S. Regio Decreto 773/1931 collocati negli esercizi autorizzati ex art. 86 del T.U.L.P.S. (bar, ristoranti, alberghi, rivendite tabacchi, esercizi commerciali, circoli ricreativi, ricevitorie lotto ecc.) e negli esercizi autorizzati ex art. 88 del T.U.L.P.S. (agenzie di scommesse, sale bingo, sale VLT, ecc.): dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi.
Gli apparecchi di cui sopra, nelle ore di sospensione del funzionamento, devono essere spenti tramite l’apposito interruttore elettrico di ogni singolo apparecchio e essere mantenuti non accessibili.
DISPONE
che in tutti gli esercizi in cui sono installati apparecchi da gioco in denaro, il titolare della relativa autorizzazione di esercizio, o titolo equivalente, è tenuto ad osservare, oltre a quanto sopra indicato, anche le seguenti disposizioni:
- obbligo di esposizione di un apposito cartello (di dimensioni minime cm 20x30), in luogo ben visibile al pubblico, contenente in caratteri evidenti formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica di giochi con vincita in denaro, nonché le altre prescrizioni previste dalla Legge;
- obbligo di esposizione all’esterno del locale di un cartello indicante l’orario di apertura delle sale giochi e/o di funzionamento degli apparecchi.
Fatta salva l’applicazione di altre disposizioni di legge, nonché delle previsioni del Codice penale in particolare dell’articolo 650 c.p., la violazione alle disposizioni previste dalla presente Ordinanza comporta la sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’art. 7 bis del decreto legislativo 13 gennaio 2000 n. 267, con l’applicazione dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981 n. 689.
In caso di particolare gravità o recidiva, si applicherà per un periodo da uno a sette giorni la sospensione del funzionamento degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro di cui all’art.110 del TULPS. La recidiva si verifica qualora la violazione delle disposizioni sia stata commessa per due volte nell’arco di un anno, anche laddove il responsabile abbia proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione ai sensi dell’art. 16 della Legge 24.11.1981 n. 689 e s.m.i..
La presente ordinanza sarà pubblicata all’Albo pretorio on line, sul sito istituzionale del Comune di Alghero e resa nota al pubblico attraverso i mezzi di comunicazione locali e attraverso le altre forme idonee di pubblicità e informativa.
Al Comando di Polizia Locale è demandata la verifica del rispetto della presente ordinanza.
Contro la presente ordinanza, è possibile esperire il ricorso al TAR entro 60 giorni dalla pubblicazione o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni dalla pubblicazione.
La presente ordinanza verrà comunicata all’Ufficio Territoriale del Governo – Prefettura di Sassari, alla Questura di Sassari, ai Carabinieri Comando Stazione di Alghero, alla Guardia di Finanza Brigata di Alghero, all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato di Alghero, al Comando della Polizia Locale di Alghero, alla Regione Autonoma della Sardegna.
Alghero, li 31 marzo 2017
IL SINDACO
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Ultimo aggiornamento
15/02/2021, 16:16
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