Ascensori - Comunicazione per assegnazione numero matricola

Ascensori - Comunicazione per assegnazione numero matricola

Cos'è

Di cosa si tratta?

Non si può mettere in esercizio un impianto di ascensore, montacarichi o apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, civile o industriale, senza una dichiarazione di conformità C.E. rilasciata dall'installatore e senza una preventiva comunicazione al Comune.

A chi si rivolge

Il proprietario di un impianto, o il suo legale rappresentante, deve comunicare al Comune, entro 60 giorni dalla data della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dall'installatore, la messa in esercizio dell'impianto di ascensore o montacarichi.

Accedere al servizio

La comunicazione deve essere presentata mediante istanza tramite Sportello telematico al seguente indirizzo: Sportello telematico

La comunicazione deve contenere:

  1. l'indirizzo dello stabile ove è installato l'impianto;
  2. la velocità, la portata, la corsa, il numero delle fermate e il tipo di azionamento dell’impianto;
  3. il nominativo o la ragione sociale dell'installatore dell'ascensore o del fabbricante del montacarichi o dell'apparecchio di sollevamento rispondente alla definizione di ascensore la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17;
  4. la copia della dichiarazione di conformità CE;
  5. l'indicazione della ditta, abilitata ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37, cui il proprietario ha affidato la manutenzione dell'impianto, che abbia accettato l’incarico;
  6. l'indicazione del soggetto incaricato di effettuare le ispezioni periodiche sull'impianto, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, che abbia accettato l'incarico;
  7. dichiarazione inerente il possesso di dichiarazione di conformità CE;
  8. copia di accettazione di incarico per effettuare le verifiche periodiche biennali dell'Organismo notificato;
  9. pagamento dei diritti di istruttoria di euro 60,00.

Quando la comunicazione di messa in esercizio è effettuata oltre il termine di sessanta giorni, la documentazione deve essere integrata da un verbale di verifica straordinaria di attivazione dell’impianto.

L'ufficio competente del comune assegna all'impianto, entro trenta giorni, un numero di matricola e lo comunica al proprietario o al legale rappresentante dandone contestualmente notizia al soggetto competente per l'effettuazione delle verifiche periodiche.

Laddove la documentazione fornita dal proprietario con la comunicazione risulti incompleta o inidonea l'Ufficio, entro 10 giorni invia una richiesta di integrazione. Il procedimento resta sospeso fino al completamento della documentazione richiesta.

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Il pagamento dei diritti di istruttoria dell'importo di €. 60,00 va effettuato mediante una delle seguenti modalità:

  1. Versamento su c/c postale n. 1003829593 intestato a “Diritti di Istruttoria e Segreteria
    del Comune di Alghero”;
  2. Bonifico su c/c bancario intestato a “Diritti di Istruttoria e Segreteria del Comune di
    Alghero” Codice IBAN IT21Q0760117200001003829593;
  3. PagoPA sul sito del Comune di Alghero collegandosi all’indirizzo:
    https://alghero.comune-online.it/web/pagamenti/pagamenti-spontanei?p_p_id=tipopagamentocontroller_WAR_jcitygovpagamentispontaneiportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&p_r_p_-1550643597_tipoPagamentoId=18958

Documenti correlati

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

D.P.R. 30/04/1999, n. 162
Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori. Pubblicato nella Gazz. Uff. 10 giugno 1999, n. 134.

Ultimo aggiornamento

24/01/2024, 14:20