Autovidimazione dei registri per la vendita di beni usati

Autovidimazione registro di commercio di cose antiche/usate

Cos'è

Di cosa si tratta?

Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”, è stato abrogato l’art. 126 del T.U.L.P.S., pertanto, per esercitare la vendita di beni usati o antichi non deve più essere presentata alcuna dichiarazione di inizio attività.
Il medesimo decreto legislativo ha lasciato inalterato l’art. 126 del Tulps relativo all’obbligo di vidimazione del corrispondente Registro, come chiarito anche dal Consiglio di Stato con parere n. 545 del 02/03/2018.

Resta comunque in vigore l’art. 128 del T.U.L.P.S.

Per cose antiche si intendono gli oggetti che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.
Per beni culturali si intendono gli oggetti rientranti nelle Categoria di cui alla lettera “A” dell’Allegato “A” del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
Per cose usate si intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all’uso originale. Le cose usate si distinguono in:
a) cose usate aventi valore e sono soggette alla disciplina dell’ art.-128 del T.U.L.P.S;
b) cose usate prive di valore o di valore esiguo non soggette alla disciplina di cui alla lett. a). 

Ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S.e dell’art. 247 del relativo Regolamento di esecuzione, è obbligatorio tenere un registro in cui devono essere indicati di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e il domicilio delle persone con le quali si effettuano le operazioni giornaliere, la data e la natura dell’operazione, il prezzo pattuito e riscosso, nonché l’esito dell’operazione (art. 128 del T.U.L.P.S.).

Nel precitato registro devono essere indicate anche le operazioni giornaliere riguardanti le cose rientranti nelle categorie di cui alla lett. “A” dell’Allegato “A” al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (beni culturali) con le modalità stabilite dal Decreto 15 maggio 2009, n. 95.
Nel caso di “oggetti preziosi usati”, come per quelli nuovi, gli interessati hanno l’obbligo di richiedere la Licenza alla Questura ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S. e di presentare, pertanto, alla stessa la richiesta di vidimazione del relativo registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S.

Il “Registro  del commercio di Beni Usati, Antichità e Preziosi“ (art. 128 TULPS) è acquistabile presso i negozi specializzati

In alternativa, il registro può essere composto da fogli mobili per un utilizzo informatico in formato A4, numerati progressivamente, riportanti su ogni foglio:

-         la denominazione della ditta con C.F. / P.iva

-         indicazione della sede dell’esercizio

-         la dicitura “Registro commercio beni usati"

-         data di presentazione allo Sportello per la vidimazione 

Dovrà altresì essere trasmessa l'mmagine del timbro della ditta utilizzato per l’autovidimazione

A chi si rivolge

Chi deve presentare domanda di vidimazione registro cose usate?

Il titolare di attività commerciale (es. commercio fisso o su aree pubbliche, forme speciali di vendita, ingrosso) che intende effettuare anche il commercio di cose usate e/o antiche.

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

Il sistema informatico produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • F45  autovidimazione registri 

Gli obblighi da rispettare sono:

  • tenere permanentemente affissa nei locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni con le relative tariffe;
  • comunicare al comune qualsiasi variazione alla tabella delle operazioni;
  • non compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella predetta o ricevere compensi maggiori di quelli indicati nella tariffa;
  • non compiere operazioni o accettare commissioni da persone non munite della carta di identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Il procedimento per l'autovidimazione dei registri per la vendita di beni usati è l’autocertificazione a zero giorni.

Requisiti

  • requisiti antimafia (D.Lgs. n. 159/2011)
  • requisiti per l’esercizio delle attività disciplinate dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto n. 773/1931)

Allegati

Elenco delle tariffe delle operazioni, recante la data e la firma del dichiarante

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012, è previsto il pagamento dei diritti di istruttoria di:

  • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
  • euro 25,00 autovidimazione tariffario e registro (con modulo F45).

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: R.D. 18-6-1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”.
  • STATO: RD 06.05.1940 n. 635, “Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza”
  • STATO: DPR n° 616/1977 “Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382”
  • STATO: LEGGE 3 febbraio 1989, n. 39 “Modifiche ed integrazioni alla legge 21 marzo 1958, n. 253, concernente la disciplina della professione di mediatore
  • STATO: D.Lgs. 31-3-1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”
  • STATO: Legge 5 del 2012 – art. 13
  • REGIONE: L.R. 9/2006
  • REGIONE: L.R. 2/2007
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Direttive in materia di sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia - Allegate alla Deliberazione G.R. n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

26/07/2023, 11:32