Di cosa si tratta?
Ai sensi dell’art. 6 del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222, recante: “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.”, è stato abrogato l’art. 126 del T.U.L.P.S., pertanto, per esercitare la vendita di beni usati o antichi non deve più essere presentata alcuna dichiarazione di inizio attività.
Il medesimo decreto legislativo ha lasciato inalterato l’art. 126 del Tulps relativo all’obbligo di vidimazione del corrispondente Registro, come chiarito anche dal Consiglio di Stato con parere n. 545 del 02/03/2018.
Resta comunque in vigore l’art. 128 del T.U.L.P.S.
Per cose antiche si intendono gli oggetti che hanno acquisito il pregio della rarità ed un interesse storico od artistico.
Per beni culturali si intendono gli oggetti rientranti nelle Categoria di cui alla lettera “A” dell’Allegato “A” del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i.
Per cose usate si intendono sia quelle che possono essere riutilizzate, sia quelle che possono essere impiegate in maniera diversa rispetto all’uso originale. Le cose usate si distinguono in:
a) cose usate aventi valore e sono soggette alla disciplina dell’ art.-128 del T.U.L.P.S;
b) cose usate prive di valore o di valore esiguo non soggette alla disciplina di cui alla lett. a).
Ai sensi dell’art. 128 del T.U.L.P.S.e dell’art. 247 del relativo Regolamento di esecuzione, è obbligatorio tenere un registro in cui devono essere indicati di seguito e senza spazi in bianco, il nome, il cognome e il domicilio delle persone con le quali si effettuano le operazioni giornaliere, la data e la natura dell’operazione, il prezzo pattuito e riscosso, nonché l’esito dell’operazione (art. 128 del T.U.L.P.S.).
Nel precitato registro devono essere indicate anche le operazioni giornaliere riguardanti le cose rientranti nelle categorie di cui alla lett. “A” dell’Allegato “A” al D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. (beni culturali) con le modalità stabilite dal Decreto 15 maggio 2009, n. 95.
Nel caso di “oggetti preziosi usati”, come per quelli nuovi, gli interessati hanno l’obbligo di richiedere la Licenza alla Questura ai sensi dell’art. 127 del T.U.L.P.S. e di presentare, pertanto, alla stessa la richiesta di vidimazione del relativo registro di cui all’art. 128 del T.U.L.P.S.
Il “Registro del commercio di Beni Usati, Antichità e Preziosi“ (art. 128 TULPS) è acquistabile presso i negozi specializzati
In alternativa, il registro può essere composto da fogli mobili per un utilizzo informatico in formato A4, numerati progressivamente, riportanti su ogni foglio:
- la denominazione della ditta con C.F. / P.iva
- indicazione della sede dell’esercizio
- la dicitura “Registro commercio beni usati"
- data di presentazione allo Sportello per la vidimazione
Dovrà altresì essere trasmessa l'mmagine del timbro della ditta utilizzato per l’autovidimazione