Locali di pubblico trattenimento e spettacolo

Si tratta degli esercizi in cui si svolgono spettacoli e trattenimenti musicali, danzanti o di altro genere finalizzati ad attrarre ed intrattenere il pubblico.

Cos'è

Si tratta degli esercizi in cui si svolgono spettacoli e trattenimenti musicali, danzanti o di altro genere finalizzati ad attrarre ed intrattenere il pubblico, in forma prevalente rispetto alla somministrazione di alimenti e bevande e/o l’installazione di giochi leciti (discoteche, sale da ballo, disco pub ed altri esercizi in cui si effettuino le attività descritte).

Accedere al servizio

Esclusivamente in modalità telematica tramite il portale regionale SUAPE (sportello unico per le attività produttive ed edilizie) del Comune competente, all’indirizzo web: https://www.sardegnaimpresa.eu/it/sportello-unico.

Per poter presentare la pratica è necessario registrarsi sul software regionale e disporre di firma digitale e di una casella PEC.

La pratica SUAPE è presentata dall’interessato o da un suo incaricato provvisto di procura speciale ai sensi dell’art. 32 comma 2 della Legge Regionale n. 24/2016.

Nel nuovo sistema informatico, i moduli non vengono selezionati manualmente dal compilatore come in precedenza, ma vengono abbinati automaticamente alla pratica a seconda dell’intervento e delle condizioni selezionate, nonché delle risposte fornite alle domande via via proposte durante la compilazione dei moduli stessi.

La piattaforma telematica regionale produrrà, in automatico, i seguenti moduli che confluiranno nella pratica finale:

  • DUA
  • B7
  • D1
  • D2
  • D3
  • D4
  • A22 per luoghi di capienza inferiore a 200 persone
  • E5 o A10 a seconda del livello di emissioni sonore prodotte
  • C1, C2, C3, C4 o C5 a seconda dell’iniziativa da realizzare.

Per l'ottenimento dell'agibilità, art. 80 TULPS, presuposto fondamentale per l'esercizio dell'attivita di pubblico intrattenimento e svago, nel caso di locali con capienza superiore a 200 persone, il procedimento da seguire è la Conferenza di Servizi nell’ambito della quale deve essere richiesto il parere della Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Per i locali di trattenimento di capienza superiore a 100 posti e superficie lorda inpianta al chiuso superiore a 200 mq. è necessario dotarsi di Certificato Prevenzione Incendi (CPI)

Per i locali di trattenimento di capienza inferiore a 200 persone la verifica da parte della commissine comunale di pubblico sptettacolo è sostituita da una relazione asseverata dal tecnico competente in materia.

Il procedimento per l'acquisizione del titolo abilitativo, art 68 TULPS,  è la Conferenza di Servizi.

 

Requisiti

  • requisiti di onorabilità e professionali previsti dall'art. 71 del D.Lgs. 59/2010;
  • requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali previste dall'art. 71 commi 1 e 2 del Dlgs 59/2010.

Allegati

Elaborati relazionali e grafici.

Accesso online

Uffici

Attività Produttive
Via Sant'Anna, 38, 07041 Alghero SS, Italia

Orari:
Martedì 11:30 - 13:30
Giovedì 11:30 - 13:30 e 15:30 - 17:30

PEC: sviluppoeconomico@pec.comune.alghero.ss.it

Area di riferimento

Costi e vincoli

Ai sensi della Delibera Commissariale 91 del 11.04.2012 , è previsto il pagamento di:

  • Autocertificazione a zero giorni:
    • euro 35,00 per procedimento in immediato avvio a 0 giorni;
    • euro 50,00 per procedimenti amministrativi.
  • Conferenza di Servizi:
    • euro 135,00 per procedimento in Conferenza di Servizi;
    • euro 200,00 per convocazione commissione di Vigilanza CVLPS;
    • marca da bollo per conferenza di servizi (richiesta e provvedimento unico (- 2 x € 16,00).

Il pagamento si effettua con bollettino postale C/C/P: 1003829593 o con bonifico bancario sull'IBAN: IT21Q0760117200001003829593 intestati al Comune di Alghero.

Tempi e scadenze

A collaudo avvenuto, l’apertura (C1), il trasferimento di sede (C3), le variazioni dell’attività (C4) sono soggetti alla presentazione della pratica al SUAPE competente per territorio (autocertificazione a 0 giorni).

Il subingresso per atto tra vivi o per causa di morte è soggetto a previa comunicazione al Comune (C2), e può essere effettuato sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa (procedimento di autocertificazione a 0 giorni). In tali casi andranno riportate le medesime dichiarazioni previste per le fattispecie sopra menzionate, mentre sarà possibile evitare di presentare allegati e documenti che siano già in possesso dell’Amministrazione, qualora il subentrante dichiari che non vi siano state variazioni rispetto alla situazione previgente, come risultante agli atti.

La cessazione è soggetta a previa comunicazione al Comune (C6) e può essere effettuata sin dalla data di presentazione della comunicazione stessa. La cessazione non è soggetta al pagamento di alcun diritto di istruttoria.

Casi particolari

È a tempo indeterminato, e decade solo a seguito di cessazione o nei casi previsti dagli artt. 30 e 31 della Legge Regionale 5/2006.

Siti esterni

Ulteriori informazioni

Fonte normativa

  • STATO: R.D. 18-6-1931 n. 773 “Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza” artt. 68 – 80;
  • STATO: RD 06.05.1940 n. 635, Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza
  • STATO: Decreto del Ministero dell'Interno 19 agosto 1996 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo
  • REGIONE: L.R. 20.10.2016 N. 24 - “Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministratici” e s.m.i.
  • REGIONE: Deliberazione della Giunta Regionale n. 10/13 del 27.02.2018 - Modifiche alla Delib.G.R. n. 11/14 del 28 febbraio 2017

Ultimo aggiornamento

26/09/2024, 13:44